Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione).

      1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle malattie dell'anoressia e della bulimia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento, sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

          a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza delle malattie di cui all'articolo 1, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti da tali patologie;

 

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          b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alle malattie dell'anoressia e della bulimia;

          c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie dell'anoressia e della bulimia.

      2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.